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Abbandono della residenza

(urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1989-05-30;223~art13)
  • Servizio attivo
Segnalazione di soggetti che non sono più dimoranti da tempo all'indirizzo di residenza.

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a chiunque sia a conoscenza di una situazione nella quale una persona iscritta all'anagrafe del Comune di Miradolo Terme abbia presumibilmente trasferito altrove la propria dimora abituale senza aver provveduto alla relativa dichiarazione anagrafica.

La segnalazione può essere presentata, a titolo esemplificativo, da:

  • proprietari o locatori dell'immobile;
  • componenti del nucleo familiare;
  • amministratori di condominio;
  • familiari;
  • vicini di casa;
  • altri soggetti che abbiano una conoscenza diretta della situazione.

Il segnalante deve fornire esclusivamente informazioni di cui abbia effettiva conoscenza, evitando valutazioni o informazioni non verificabili.

Descrizione

Il servizio consente di segnalare al Comune una situazione nella quale una persona iscritta nell'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di Miradolo Terme risulti, secondo le informazioni del segnalante, non dimorare più abitualmente presso l'indirizzo di residenza.

La segnalazione consente all'Ufficio Demografico di acquisire informazioni utili e, qualora ne ricorrano i presupposti, di procedere alle necessarie verifiche sulla dimora abituale della persona interessata.

La segnalazione non comporta automaticamente la cancellazione dall'anagrafe.

L'eventuale cancellazione per irreperibilità può essere disposta esclusivamente dall'Ufficiale d'Anagrafe al termine degli accertamenti previsti dalla normativa vigente.

Approfondimenti

Ricevuta la segnalazione, l'Ufficio Demografico procede alla sua valutazione e, qualora emergano elementi che facciano ritenere possibile la cessazione della dimora abituale, può disporre gli opportuni accertamenti.

Gli accertamenti sono finalizzati a verificare la situazione anagrafica e la dimora abituale della persona interessata.

L'art. 11 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 prevede la cancellazione dall'Anagrafe della Popolazione Residente per irreperibilità quando, a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la persona risulti irreperibile. 

Pertanto, la presentazione della segnalazione:

  • non determina automaticamente la cancellazione anagrafica;
  • non costituisce di per sé prova dell'irreperibilità;
  • non consente al segnalante di ottenere direttamente la cancellazione di un'altra persona;
  • costituisce un elemento informativo che può essere utilizzato dall'Ufficio nell'ambito della propria attività istituzionale.

L'Ufficio potrà effettuare ulteriori verifiche e acquisire informazioni da altre fonti istituzionali, nei limiti previsti dalla normativa.

Esito degli accertamenti

Al termine, o durante, dell'attività istruttoria, potranno verificarsi diverse situazioni.

La persona risulta ancora dimorante presso l'indirizzo

Qualora dagli accertamenti risulti che la persona continua ad avere la propria dimora abituale presso l'indirizzo dichiarato, non sarà adottato alcun provvedimento di cancellazione per irreperibilità e il procedimento sarà archiviato.

La persona risulta trasferita altrove

Qualora dagli accertamenti emerga che la persona si è trasferita stabilmente presso altro indirizzo o in altro Comune, l'Ufficio Demografico procederà secondo quanto previsto dalla normativa anagrafica.

In particolare, qualora venga accertato che la persona ha trasferito la propria dimora abituale altrove e la posizione anagrafica venga conseguentemente aggiornata, il procedimento di cancellazione per irreperibilità sarà archiviato, non sussistendo più i presupposti per procedere alla cancellazione per irreperibilità.

La persona risulta irreperibile

Qualora, a seguito degli accertamenti previsti dalla normativa, la persona risulti effettivamente irreperibile, l'Ufficiale d'Anagrafe potrà procedere alla cancellazione per irreperibilità ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.
 

Avvio del procedimento

L'eventuale procedimento amministrativo finalizzato alla cancellazione per irreperibilità è gestito dall'Ufficio Demografico secondo la normativa vigente.

La comunicazione di avvio del procedimento e le modalità di partecipazione dell'interessato sono disciplinate, in quanto applicabili, dagli articoli 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. L'art. 7 prevede, in via generale, la comunicazione di avvio ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, salvo le ipotesi in cui sussistano particolari esigenze di celerità. 

Le modalità concrete di comunicazione saranno determinate dall'Ufficio in relazione alla situazione accertata e alla reperibilità dell'interessato.

Come fare

La segnalazione deve essere presentata utilizzando l'apposito modulo allegato, corredato dalla copia del documento di identità del dichiarante e dall'eventuale documentazione ritenuta utile.

Il modulo, completo della documentazione richiesta, può essere trasmesso secondo le seguenti modalità:

La segnalazione può essere presentata in qualsiasi momento.

Ricevuta la segnalazione, l'Ufficio Demografico valuta le informazioni ricevute e, qualora ne ricorrano i presupposti, avvia le necessarie verifiche anagrafiche.

Il procedimento di cancellazione per irreperibilità non può essere concluso prima che sia trascorso almeno un anno dall'avvio del procedimento, durante il quale devono essere effettuati ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati nel tempo, finalizzati a verificare l'effettiva irreperibilità della persona interessata.

Il termine di un anno costituisce il periodo minimo necessario per lo svolgimento del procedimento e degli accertamenti e non comporta, di per sé, l'automatica cancellazione della persona dall'anagrafe. La cancellazione potrà essere disposta esclusivamente qualora, al termine degli accertamenti, sia stata effettivamente accertata l'irreperibilità.

Dichiarazione di abbandono di residenza
Copia del documento d'identità

Costi

Tipo di pagamentoImporto
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

Cosa serve

Per presentare la segnalazione è necessario utilizzare l'apposito modulo allegato, debitamente compilato e sottoscritto dal dichiarante.

Alla segnalazione deve essere allegata una copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.

È inoltre possibile allegare, qualora disponibili, eventuali documenti o informazioni utili a comprovare o circostanziare quanto segnalato, quali:

  • documentazione utile a comprovare le circostanze indicate nella segnalazione;
  • eventuale documentazione dalla quale risulti la disponibilità dell'immobile, qualora il segnalante sia proprietario o locatore;
  • ogni altro documento o informazione che possa risultare utile all'Ufficio Demografico per lo svolgimento degli accertamenti.

La documentazione deve essere pertinente alla segnalazione e non devono essere forniti dati o documenti non necessari.

Qualora sia conosciuto il nuovo indirizzo di dimora abituale della persona interessata, tale informazione potrà essere utilizzata dall'Ufficio per le verifiche e per gli eventuali adempimenti di competenza, anche nei confronti del Comune presso il quale la persona risulti essersi trasferita.

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: anche oltre 1 anno

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio

Contatti

Argomenti:
Ultimo aggiornamento: 26/08/2026 18:31.49

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